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SGRAVI FISCALI

Sgravi Fiscali al 50% in 10 anni:

Quali sono i lavori ammessi ed i limiti per beneficiare del bonus ristrutturazioni 2020? 

Il bonus ristrutturazioni 2020 è la detrazione fiscale del 50% per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. La detrazione del 50% è suddivisa in quote annuali spalmate su dieci anni. 

Il bonus ristrutturazioni, prorogato dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020, consente di accedere ad un rimborso IRPEF per le spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro.

A partire dallo scorso anno e anche per i lavori del 2020 è stato introdotto un nuovo adempimento per l’accesso alla detrazione. Per i lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico è obbligatorio l’invio della comunicazione ENEA.

Dopo le prime indicazioni è però necessario scendere nel dettaglio per capire come funziona il bonus ristrutturazioni 2020 e quando spetta. Vediamo qual’è l’elenco dei lavori e delle spese riconosciute in detrazione, sia per gli edifici singoli che per i condomini.

Bonus Ristrutturazioni 2020: spese ammesse in detrazione

Per capire per quali lavori spetta il bonus ristrutturazioni 2020 è necessario far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate, che distingue le spese ammesse per gli interventi in condominio e su edifici singoli.

Nel dettaglio, la detrazione del 50% spetta per:

  • Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 

  • Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

  • I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);

  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
    compimento di atti illeciti da parte di terzi (come cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..);

  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

  • Interventi effettuati per il risparmio energetici;

  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;

  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;

  • La riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas;

  • Apparecchi di rilevazione di gas;

  • Monitoraggio di vetri anti-infortunio;

  • Installazione corrimano.

Sgravi fiscali: Benvenuto

Sgravi Fiscali al 65% in 10 anni

La detrazione fiscale del 65% concessa nel Modello 730 sugli interventi mirati alla riqulifica energetica degli edifici (ma che non dà diritto al bonus mobili) è stata prorogata per effetto della Legge di Bilancio sino al 31 dicembre 2020 per i lavori sulle singole unità immobiliari.

INTERVENTI DETRAIBILI – L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • l’involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)

  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;

  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari;

  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

  • l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.


IMPORTI MASSIMI – I tetti massimi d’importo (cioè di spesa effettuata) sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:

  • 153.846 euro (detrazione effettiva pari a 100mila euro) per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;

  • 92.307 euro (detrazione effettiva pari a 60mila euro) per l’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; l’acquisto e posa in opera di schermature solari;

  • 46.153 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Se parliamo invece di parti comuni condominiali, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, ma su un ammontare di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;

  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Entrambe queste detrazioni aumentano poi all’80 o 85 per centro qualora i lavori vengano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano anche finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Quindi in pratica l’innalzamento dello sconto fiscale varia in funzione dell’intervento, cioè sale:

  • all’80% se i lavori comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;

  • all’85% se i lavori comportano la riduzione di due o più classi di rischio sismico.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

CHI PUO’ GODERE DELLA DETRAZIONE – Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell’intervento stesso. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche quali possessori, titolari di un diritto reale sull’immobile, comodatari, inquilini o esercenti arti e professioni;

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

  • le associazioni tra professionisti;

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche vanno contate anche, sebbene non titolari dell’immobile:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.


Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

  • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sgravi fiscali: Testo
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